Cambiano le regole per il calcolo della quota di biocarburanti auto in Europa. Il 5 giugno la Commissione europea ha adottato un nuovo regolamento delegato previsto dalla RED II, la direttiva sulle energie rinnovabili. Il provvedimento in questione riporta la metodologia per determinare la quota di biofuel e biogas per i trasporti, prodotti da biomassa trattata con combustibili fossili in un processo condiviso.
Questa metodologia di co-trattamento richiede ovviamente calcoli specifici che determinino la percentuale “bio” nella miscela finale. La verifica si basa di norma sui test al radiocarbonio (14C). Tuttavia, è consentita una certa flessibilità nell’utilizzo di metodi alternativi che possono essere specifici dell’azienda o specifici del processo, come quello del bilancio di massa, del bilancio di energia o della resa. L’atto delegato sui biocarburanti auto fornisce anche norme di base per il rilascio della certificazione a quanti useranno la via del coprocessamento.
Non solo. Il testo disciplina la determinazione della quota di idrogeno di origine biologica. L’articolo 5 del regolamento recita:
“1. Se il sistema di produzione co-processa idrogeno rinnovabile di origine biologica, gli operatori economici devono documentare e fornire prove circa l’origine dell’idrogeno nonché una prova sia entrato nell’idrotrattamento o in un’altra unità di co-trattamento:
- senza essere stato conteggiato altrove come energia rinnovabile
- incorporato nel combustibile finale e non semplicemente utilizzato per rimuovere le impurità.
2. Gli operatori economici possono utilizzare un’analisi di raffineria comune come il test CHN (Carbon, Hydrogen, Nitrogen) per quantificare il contenuto di idrogeno del materiale prima e dopo l’idrotrattamento al fine di documentare se vi è un aumento del contenuto di idrogeno del carburante. Gli operatori economici possono contabilizzare tale aumento come un ulteriore biocarburante o biogas in uscita”.