l Senato nel pomeriggio di ieri ha convertito in legge, con modifiche, il decreto c.d. “Infrazioni” (Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131), confermando il testo già approvato dalla Camera dei deputati. Il decreto, tra le altre misure, interviene sul regime delle concessioni demaniali marittime, modificando la Legge 5 agosto 2022, n. 118 (DDL “Concorrenza”) varata dal governo Draghi, e accogliendo le richieste di Confindustria Nautica che ha seguito tutta la fase preparatoria del testo e i successivi lavori parlamentari.

Il nuovo testo prevede, in ossequio alla Direttiva Bolkestein e alle sentenze della Corte di giustizia UE (nonché della giustizia amministrativa nazionale) la specificità delle strutture della nautica, sul presupposto che l’utilizzazione dei beni portuali non rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva 2014/23 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, poiché “non dovrebbero configurarsi come concessioni di servizi” (secondo la Sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 luglio 2016) e sono rilasciate sulla base di una procedura di evidenza pubblica in base al DPR n. 509/1997 (c.d. Decreto “Burlando”).

Secondo l’art. 3 della Legge 118/2022, come modificato, le concessioni “per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio” – che il governo Draghi aveva accomunato alle concessioni balneari – vengono espunte dalle previsioni della medesima Legge. Allo stesso modo sono escluse le concessioni delle federazioni sportive e delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Rimangono dunque sotto il cappello della Legge 118/2022 le concessioni turistico-ricreative e quelle nautiche rilasciate con finalità di noleggio e locazione di unità da diporto e la loro durata è prorogata al 30 settembre 2027. I titolari di queste concessioni – in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del canone – possono mantenere installati i manufatti amovibili fino all’espletamento delle nuove procedure di aggiudicazione, eventualmente anche nel periodo di sospensione stagionale dell’esercizio delle attività turistico-ricreative.

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