Non è sufficiente la stipulazione di un contratto di locazione o noleggio per accedere al beneficio ma è necessario dimostrare anche il concreto utilizzo commerciale dell’imbarcazione

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (8037/2024), per fruire dell’esenzione accise sul carburante è sempre necessario dimostrare l’effettivo noleggio dell’imbarcazione. Assume infatti valore preliminare il carattere commerciale (e non privato) della prestazione. Secondo la Cassazione, però, non è sufficiente la stipulazione di un contratto di locazione o noleggio per accedere al beneficio.

Al fine di facilitare la libera prestazione di servizi nautici a livello europeo, la direttiva CE 2003/96 stabilisce che i carburanti impiegati sulle unità da diporto siano esenti da accisa sui rifornimenti. Le imbarcazioni che, al contrario, sono utilizzate per scopi privati, diversi cioè dal trasporto di passeggeri o da altre prestazioni di servizi, non possono beneficiare di tale agevolazione.

Nel caso deciso dalla Cassazione, l’Agenzia delle Dogane aveva accertato ad un armatore maggiori accise, sebbene lo stesso avesse prodotto in giudizio un contratto di noleggio. Per la Dogana l’unità era utilizzata per soli scopi “ricreativi” a favore del possessore. Tale condizione, secondo l’Agenzia, impediva di usufruire dell’agevolazione. La Cassazione ha confermato l’impostazione dell’Amministrazione doganale, non ritenendo sufficiente il contratto, essendo invece onere del contribuente dimostrare anche il concreto utilizzo commerciale dell’imbarcazione in questione.

Per i giudici romani, quindi, non poteva trovare applicazione nemmeno il Codice italiano della nautica da diporto che definisce “utilizzazione ai fini commerciali” anche l’assoggettamento dell’unità nautica ad un contratto di locazione o di noleggio, non potendo tale definizione derogare il contenuto della direttiva 2003/96.

Riproduzione: dailynautica.com

Autore: Stefano Comisi

Studio Armella & Associati

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