Il Codice della Nautica da Diporto all’articolo 3 classifica le unità da diporto in tre categorie, in base al parametro della lunghezza dello scafo, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666.
L’unità è definita “nave” quando lo scafo ha una lunghezza superiore a 24 metri e si distingue a sua volta in “nave da diporto maggiore” e “nave da diporto minore”, a seconda che la stazza, cioè la misura del volume interno, sia superiore o inferiore a 500 GT (gross tonnage), ovvero a 600 TSL (tonnellate di stazza lorda).
L’”imbarcazione” è invece l’unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra 10 e 24 metri, mentre il “natante” è l’unità a remi, ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri (con esclusione delle moto d’acqua).
Le navi e le imbarcazioni da diporto devono essere iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) tramite presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) del titolo di proprietà, unitamente al certificato di stazza se si tratta di una nave oppure alla dichiarazione di conformità UE e alla dichiarazione di potenza dei motori se si tratta di un’imbarcazione. Lo STED, all’atto dell’iscrizione, rilascia i documenti di navigazione necessari, ossia la licenza di navigazione e il certificato di sicurezza.
Per converso, l’art. 27 del Codice esclude i natanti da diporto dall’obbligo dell’iscrizione nell’ATCN, della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza. Tuttaviaè fatta salva la facoltà, a richiesta dell’interessato, di iscrivere i natanti nell’ATCN. I natanti, non essendo di regola immatricolati, sono privi di bandiera nazionale e dunque possono navigare solo nei limiti delle acque territoriali, non oltre 12 miglia di distanza dalla costa.
Al fine di promuovere il settore del diporto nautico, la legge n. 206 del 27/12/2023, entrata in vigore l’11/01/2024 e recante “disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”, ha introdotto una documentazione semplificata per l’immatricolazione e la navigazione in acque territoriali straniere dei natanti.
In particolare, l’articolo 14 della legge c.d. “made in Italy”, rubricato “disposizioni per la promozione del settore della nautica da diporto”, modifica l’articolo 27 del Codice della Nautica da Diporto prevedendo in primo luogo la possibilità di iscrivere i natanti da diporto nell’ATCN anche qualora il richiedente non sia in possesso del titolo di proprietà. Il proprietario può, a tal fine, presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata da uno Sportello telematico dell’automobilista (STA), con la quale attesta la proprietà esclusiva dell’unità, la data e il luogo di acquisto, nonché le generalità del venditore.
In questo modo viene agevolata l’iscrizione facoltativa dei natanti nei competenti registri, rendendola possibile anche a chi abbia smarrito o non abbia mai posseduto un titolo di proprietà, e conseguentemente viene facilitata la navigazione in Paesi UE che richiedono l’immatricolazione.
Ma non è tutto. La novella consentirà anche ai natanti non immatricolati di navigare in acque territoriali straniere, tenendo a bordo e presentando all’occorrenza alle autorità straniere due documenti: una dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da uno STA attestante il possesso e la nazionalità del natante e la Dichiarazione di Costruzione o Importazione (DCI) riportante i dati tecnici dell’unità. La Dichiarazione sarà rilasciata, conformemente ad un modello che verrà definito dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge.
Le nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 206 del 27/12/2023 definiscono e semplificano la documentazione che abilita i natanti alla navigazione in acque territoriali straniere, con l’evidente finalità di rendere più attraente l’immatricolazione degli stessi nel Registro Italiano.
Riproduzione DAILY NAUTICA